di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
Con un emendamento al DDL bilancio 2021, approvato in Commissione Bilancio della Camera, è stata prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale dei lavoratori impatriati previsto dall’art. 16 DLgs 147/2015, nella versione modificata dall’articolo 5 DL 34/2019 (cd. decreto crescita 2019), anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del suddetto regime di favore.
In particolare, tali soggetti possono – su opzione – scegliere di estendere per cinque periodi d’imposta l’operatività del predetto regime di favore, alle condizioni di legge, (di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019) previo versamento di:
a) un importo pari al dieci per cento dei redditi agevolati e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
b) un importo pari al cinque per cento dei redditi agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
L’intervento in commento sembra limitato ad estendere ai soggetti rientrati prima del 30 aprile 2019 l’estensione temporale del beneficio prevista dall’art. 16 D.lgs. 147/2015 nella versione modificata dal decreto crescita, in deroga parziale a quanto previsto dall’art. 5 co. 2 dello stesso decreto che escludeva, invece, l’applicazione delle nuove disposizioni ai soggetti trasferiti in Italia prima del 30 aprile 2019.
L’emendamento non sembra invece intervenire sui presupposti di accesso al regime fiscale di favore (i.e., periodo di residenza estera pregressa, natura/mansione dell’attività di lavoro in Italia post trasferimento, etc.) e sulla misura della detassazione.
Pertanto, per i soggetti rientrati prima del 30 aprile 2019, dovrebbero rimanere invariate le (meno agevoli) condizioni di accesso al regime e la (meno favorevole) misura della detassazione (50%) previste dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal decreto crescita.
Sotto questo punto di vista, l’emendamento, seppur apprezzabile, appare monco, posto che sarebbe stato ragionevole, in conformità agli artt. 3 e 53 Cost, estendere ai soggetti rientrati prima del 30 aprile 2019 anche la più favorevole misura della detassazione (70%).
Infine, non si può non osservare che l’emendamento in questione, qualora trovasse il via libero definitivo, si va ad inserire in un quadro normativo già frutto, a partire dal 2010, di numerosi interventi legislativi, spesso non coordinati tra loro e sul quale, a questo punto, diventa sempre più complicato districarsi.