di Giorgio Infranca e Pietro Semeraro
La sentenza definitiva del giudice tributario, con cui viene dichiarato l’annullamento di un atto impositivo, pone nel nulla l’avviso di accertamento senza che ciò impedisca al contribuente di emendare la dichiarazione originariamente presentata (e soggetta all’accertamento, poi annullato); il giudizio tributario, infatti, è sì un giudizio di “impugnazione-merito”, ma in assenza di specifiche statuizioni giudiziali espressamente confermative o sostitutive dell’originaria dichiarazione, essa resta a pieno titolo un atto giuridico in senso stretto, come tale emendabile, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
È questo l’interessante principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 27122 depositata ieri, con cui la Suprema Corte va a cesellare e a dettagliare gli effetti dell’orientamento (ormai dominante) relativo alla natura del giudizio tributario, come giudizio di “impugnazione-merito”, nel quale, quindi, la sentenza del giudice tributario assume valore prescrittivo-sostitutivo della pretesa tributaria, in contrapposizione all’orientamento (ormai recessivo) secondo cui il sindacato giurisdizionale del giudice tributario sarebbe limitato al mero annullamento dell’atto impositivo impugnato.
La decisione prende le mosse dalla notifica di due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per le annualità 2008 e 2009, l’errata contabilizzazione di ricavi (di competenza delle annualità 2007 e 2008). La società contribuente aveva impugnato gli avvisi e presentato dichiarazioni integrative (con cui aveva rettificato i componenti positivi e negativi di reddito) per le annualità interessate e, ad esito delle integrative, aveva presentato un’istanza di rimborso IRAP per l’anno 2008. Presumibilmente, i rimborsi erano stati chiesti a titolo prudenziale, per recuperare le maggiori imposte che il contribuente ha pagato avendo tassato il ricavo nell’anno non di competenza (facendo in sostanza decorrere il relativo dies a quo della data del versamento)…
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